STATUTO
1 - Costituzione
E' costituita l'Associazione denominata “del Bollito Misto”, di seguito per brevità chiamata “Confraternita”, regolata a noma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.
2 - Sede
La Confraternita ha sede legale in Milano, presso la residenza del Gran Maestro.
3 - Durata
La durata della Confraternita è illimitata, salvo quanto previsto dal presente Statuto o dalle norme di legge.
4 - Scopi ed Attività
La Confraternita non ha fine di lucro e, per questo motivo, i proventi delle attività esercitate non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati. La Confraternita è costituita nel ricordo della tradizione contadina e patriarcale ed al fine di conoscere, promuovere, valorizzare ed esaltare il “bollito misto”, le ricette culinarie che le sono proprie, i vari modi di preparazione, gli abbinamenti gastronomici ed i vini sia a livello locale che nazionale, con il fine di aggregare buongustai appassionati di Cucina tipica "in toto" e, nel caso specifico, del Bollito Misto come custodi di un piatto tradizionale degno di sopravvivenza.
Persegue i seguenti scopi:
Promuovere, favorire, valorizzare, esaltare, propagandare e godere del Bollito Misto in particolare e dei Vini da abbinarvi, oltre alle ricette dei piatti ruspanti della Cucina Italiana;
Conoscere e tramandare le ricette della tradizione locale ed italiana ai fini di costituire un ricettario storico ad uso dei Confratelli e degli enogastronomi;
Promuovere, favorire, valorizzare e salvaguardare la cultura, la tradizione e la peculiarità del patrimonio enogastronomico del territorio, mediante l' organizzazione di iniziative finalizzate agli scopi di cui sopra;
Organizzare, per i confratelli e non, corsi di assaggio di vario livello (formazione, aggiornamento e perfezionamento), promuovere convegni, studi, conferenze, dibattiti, manifestazioni culturali e ricreative, intraprendere collegamenti con altre Associazioni nazionali o internazionali su temi legati alla filiera dei prodotti agro-alimentari.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Confraternita può promuovere manifestazioni, concorsi, rassegne, parteciparvi, costituire commissioni, comitati, uffici o rappresentanze di cui tutti i soci, indistintamente, potranno far parte in ragione delle loro aspirazioni e competenze personali.
La Confraternita, potrà creare sezioni specializzate nella degustazione di prodotti agro-alimentari, operando con lo stesso spirito e le medesime finalità di cui a questo articolo.
La Confraternita potrà provvedersi di un proprio bollettino a stampa, dotarsi di un sito Internet, realizzare guide e disporre di spazi su giornali, riviste o altri media, ecc. progetti che coinvolgano varie culture del mondo partendo sia da tradizioni popolari che colte, orali e scritte, per favorire la conoscenza e l'integrazione delle diverse culture presenti in Italia e in Europa.
Diffondere sul territorio, il nostro modo di essere, creando Confraternite del Bollito Misto locali o regionali moralmente subordinate alla Confraternita madre.
Altro compito della Confraternita sarà l'educazione alla buona tavola, al galateo, alle norme igieniche e sanitarie in cucina, alla conoscenza delle modalità di conservazione delle materie prime, alla conoscenze specifiche delle qualità e tipo dei prodotti oggetto della Confraternita.
La Confraternita, nel perseguimento dei propri scopi, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, ivi comprese, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti, le attività di natura commerciale.
La Confraternita è apolitica, apartitica ed esente da pregiudizi razziali o religiosi.
5 - Attività
La Confraternita può promuovere ogni attività idonea al raggiungimento dei suoi fini, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
organizzare convegni, serate di degustazione, ricerche sul tema culinario del bollito misto, corsi, conferenze ed ogni altra manifestazione idonea al raggiungimento dei propri scopi e sottoscrivere gemellaggi e protocolli d'intesa con altre associazioni consimili che abbiano simili interessi, sia locali, nazionali che estere.
6 - Attività strumentali accessorie e connesse
L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà, tra l'altro, stipulare accordi oltre che con qualsivoglia ente nazionale, di qualsiasi natura, associazioni ed enti senza scopo di lucro in generale, nonché movimenti organizzati di qualunque natura, per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività commesse con gli scopi indicati dal precedente articolo 4 del presente Statuto.
In via strumentale ed accessoria potrà:
svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
sviluppare contatti e rapporti con le altre Confraternite ed Associazioni eno-gastronomiche italiane ed estere. Saranno pure contattati i "media" dell'informazione, TV, Stampa ed Internet per far conoscere meglio la Confraternita e le Sue finalità. Allo scopo è, stato creato il sito Internet "www.bollitomisto.it". Sono pure previste Delegazioni di Paesi esteri le quali dovranno rispettare alla lettera lo Statuto e l'eventuale regolamento interno della Confraternita Casa Madre italiana e che saranno guidate da un Gran Maestro Vicario per il Paese in cui la Delegazione è stata fondata. Lo Stemma rimarrà uguale all'originale, eccezion fatta per una scritta (o la bandiera) con il nome della Nazione.
E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di attività qualificata dalla legge come finanziaria.
7 - Emblema
L'Associazione ha il seguente emblema:
L'emblema della Confraternita è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell'associazione “Confraternita del Bollito Misto”emblema e/o marchio depositato presso la C.C.I.A.A. di Bolzano (BZ) in data 5 dicembre 2008.
E' fatto, inoltre, divieto di utilizzare tale simbolo a scopo di pubblicità professionale, e/o commerciale, salvo casi particolari e solo per i soci, dopo approvazione del Consiglio.
Il Gonfalone (bandiera) della Confraternita è: fondo azzurro chiaro con al centro lo Stemma.
8 - Titolo di Cavaliere
I Confratelli tutti si possono fregiare, in ambito privato, del titolo di Cavaliere.
9 - Motto
Il Motto della Confraternita è Ad Aprile volano le Aquile.
10 - Confratelli
I Confratelli, stante il carattere conviviale, goliardico ed epicureo che li contraddistingue, manterranno sempre un codice di comportamento tra di loro in sintonia con i canoni del buon gusto e della signorilità.
Possono essere Confratelli della Confraternita solo le persone fisiche di sesso maschile, di maggior età, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, che ne condividono gli scopi.
L'elenco dei Confratelli è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, dal Consiglio dei Tre, sempre disponibile per la consultazione da parte degli altri Confratelli.
Chi desidera diventare socio della Confraternita deve presentare, su proposta e presentazione di due Confratelli, domanda scritta, in apposito modulo, al Consiglio dei Tre specificando le proprie generalità e l'attività svolta. aspiranti Confratelli devono dichiarare di conoscere e accettare le norme contenute nello Statuto della Confraternita nonché l'eventuale regolamento interno. Il Consiglio dei Tre decide inappellabilmente sull'ammissione dell'aspirante Confratello a maggioranza semplice.
I Confratelli sono distinti in tre gruppi:
- soci fondatori
- soci onorari “ad honorem”
- soci ordinari
Sul libro dei Confratelli è riportato l'elenco nominativo comprendente i dati identificativi dei Confratelli aderenti alle sezioni costituite.
Sono soci fondatori le persone che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo. Sono soci onorari “ad honorem” chi abbia dato od intenda dare lustro ed onore alla Confraternita e abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio dei Tre.
Sono soci ordinari i confratelli, che si impegnano a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Gran Consiglio e con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione e che abbiano ricevuto tale qualifica dal Gran Consiglio stesso dopo l'esame della domanda di ammissione.
E' prevista inoltre la figura degli “Amici del Bollito Misto”, persone fisiche che pur non assumendo la qualifica di soci, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi in maniera spontanea e volontaristica, anche con sostegni finanziari, partecipando in vario modo alle attività dell'Associazione e contribuendo a determinarne l'indirizzo.
11 - Quote associative
Le quote associative si distinguono in ordinarie, suppletive. Sono quote associative ordinarie, quelle fissate dal Gran Consiglio annualmente e che costituiscono la quota minima di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Gran Consiglio una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.
La quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabilità della stessa.
La Quota annuale viene fissata dal Gran Consiglio all'inizio di ogni Anno Sociale e versata al Gran Tesoriere dai Confratelli alla prima Riunione, se presenti, o per corrispondenza, entro la seconda riunione.
12 - Criteri di ammissione e esclusione
Nella domanda di ammissione l'aspirante Confratello dichiara di accettare senza riserve lo Statuto della Confraternita ed eventuale regolamento interno.
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio dei Tre, che deve prendere in esame le domande dei nuovi Confratelli nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci. L'ammissione deve essere comunicata al Confratello per iscritto con lettera, fax o e-mail.
I Confratelli cessano di appartenere all'Associazione:
- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per il mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.
L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio dei Tre e comunicate al socio. Tutti i Confratelli sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio della Confraternita, il Gran Consiglio dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Confraternita.
13 Diritti e obblighi
I Confratelli hanno il diritto di:
partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
conoscere i programmi con i quali la Confraternita intende attuare gli scopi sociali;
partecipare alle attività promosse dalla Confraternita;
usufruire di tutti i servizi della Confraternita;
dare le dimissioni in qualsiasi momento e senza giustificazione con una semplice lettera al Consiglio dei Tre, che ne prenderà atto, e che le ratificherà dopo il placet del Gran Tesoriere per eventuali pendenze amministrative.
I Confratelli sono obbligati a:
osservare le norme del presente Statuto, le deliberazioni adottate dagli organi sociali e l'eventuale regolamento interno;
versare il contributo stabilito dal Gran Consiglio;
svolgere le attività preventivamente concordate;
mantenere un comportamento conforme alle finalità della Confraternita.
14 - Patrimonio sociale utili - avanzi di gestione
Il patrimonio sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che a qualsivoglia titolo siano pervenuti nella disponibilità della Confraternita. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio della Confraternita è regolato dalla leggi vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro. I contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, lasciti, donazioni o liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio della Confraternita, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'ente. I Confratelli non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'ente sia durante la vita che in caso di scioglimento della Confraternita. I Confratelli versano una quota, il cui ammontare verrà annualmente deliberato dal Gran Consiglio. Tali importi non possono essere modificati dal Consiglio dei Tre. In particolare il patrimonio dell'Associazione è costituito:
dalle quote associative e da ogni altro contributo dei Confratelli; fondo comune costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, che potranno essere effettuati dai Confratelli o da soggetti terzi;beni mobili o immobili che pervengano o perverranno alla Confraternita con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dallo stesso acquistati secondo le norme del presente Statuto;
elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
parte di rendite non utilizzate che può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
contributi attribuiti al patrimonio da enti di qualsiasi natura e genere.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, patrimonio sociale durante la vita della Confraternita. In caso di scioglimento per qualunque causa, il fondo comune residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività della Confraternita, obbligo di devolvere il patrimonio della Confraternita ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, beneficenza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
15 - Organi Statutari della Confraternita
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei Confratelli;
- il Gran Consiglio;
- il Gran Maestro;
- il Consiglio dei Tre;
- il Collegio dei revisori contabili.
Le cariche hanno durata annuale con possibilità di riconferma. Gli eletti restano in carica fino all'ottobre dell'anno successivo; le cariche verranno rinnovate nella prima riunione di ogni anno sociale
16 - Assemblea dei soci - Criteri di costituzione e composizione
L'Assemblea é costituita da tutti i Confratelli della Confraternita. Possono intervenire all'Assemblea gli associati cui spetta il diritto di voto e che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. Le convocazioni devono essere fatte, a cura del Gran Consiglio, dal Gran Maestro o da chi ne fa le veci.
L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data l'ora ed il luogo, della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto con lettera, fax o e-mail, a ciascun Confratello, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato.
L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Gran Maestro ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Confratelli. 'Assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Gran Consiglio. L'Assemblea è presieduta dal Gran Maestro. L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
In particolare l'Assemblea:
delibera, sulla nomina dei componenti del Gran Consiglio
delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione su proposta del Gran Consiglio;
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
approva le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi;
avalla le decisioni assunte dal Gran Consiglio su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale della Confraternita che siano state rimesse dal Gran Consiglio alla sua decisione;
promuove iniziative e le sottopone all'approvazione del Gran Consiglio;
formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Confraternita, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione possibile del Gran Consiglio;
avalla gli indirizzi programmatici progettati dal Gran Maestro;
approva o modifica, l'emblema, stemmi, gagliardetti, scudetti e quant'altro.
In prima convocazione l'Assemblea é validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Confratelli e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea é validamente costituita qualunque sia il numero di Confratelli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo solo ventiquattro ore dopo la prima convocazione. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Ciascun Confratello, ha diritto ad un solo voto. Il voto può essere espresso anche mediante delega scritta, conferita ad un altro Confratello avente diritto di voto; ciascun delegato può ricevere fino a otto deleghe. La delega deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla documentazione dell'assemblea. Il delegato apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per delega".
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
L'Assemblea straordinaria delibera:
- la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto e del regolamento, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Confratelli presenti
- la nomina del liquidatore.
Per le delibere relative allo scioglimento, alla messa in liquidazione ed alla devoluzione del patrimonio dell'Confraternita occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Confratelli associati.
17 -Gran Consiglio - Criteri di costituzione e composizione
La Confraternita è amministrata da un Gran Consiglio (Dignitari della Confraternita) composto da sette membri, compreso il Gran Maestro. I membri del Gran Consiglio, sono ad eleggibilità libera, possono essere rieletti, vengono nominati dall'assemblea, che si riserva la facoltà di sostituirli qualora violino le norme contenute nel presente statuto. Tutti i membri del Gran Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Gran Consiglio. E' ammesso l'istituto della cooptazione: qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione.
18 - Gran Consiglio - Modalità di funzionamento e responsabilità
Il Gran Consiglio è l'organo esecutivo della Confraternita e ad esso vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e l'attuazione dell'oggetto sociale, escluso quanto specificatamente riservato all'assemblea.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Gran Maestro.
Il Gran Consiglio (Dignitari della Confraternita) è composto da:
- Gran Maestro;
- Gran Segretario;
- Gran Cerimoniere;
- Gran Tesoriere;
- Gran Sommelier;
- Gran Cerusico;
- Gran Leguleio.
Esiste anche la carica di vice Gran Maestro, che è scelto “motu proprio” dal Gran Maestro.
Tale carica non dà diritto a partecipare al Gran Consiglio se non in assenza del Gran Maestro e comunque con delega scritta dello stesso o nella delibera delle nomine. In assenza del Gran Maestro, il delegato, ha i poteri dello stesso. I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Gran Maestro, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale e inoltrata una copia ai Confratelli che ne facciano richiesta scritta.
Al Gran Consiglio sono attribuite le seguenti funzioni:
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- identificare i settori di attività dell'Confraternita;
- stabilire gli importi delle quote annuali di iscrizione;
- stabilire eventuali quote suppletive;
- formalizzare le proposte per la gestione della Confraternita;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare;
- gestire l'ordinaria amministrazione;
- nominare comitati o commissioni interne;
- aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione;
- sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- redigere, variare il regolamento al fine della gestione interna, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea della Confraternita.
Le cariche di consigliere sono gratuite.
Il Gran Consiglio si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno ed è convocato su iniziativa del Gran Maestro, che lo presiede, o da uno dei suoi consiglieri e ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Gran Consiglio è convocato dal Gran Maestro in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei Dignitari della Confraternita.
Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente statuto al Gran Consiglio, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spetta la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Gran Consiglio, lo stesso provvede alla relativa sostituzione, con delibera semplice. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Gran Consiglio. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
19 - Gran Maestro e Presidente
Il Gran Maestro e presidente del Gran Consiglio, nominato dura in carica un anno e può essere riconfermato per più mandati.
Il Gran Maestro:
ha la legale rappresentanza della Confraternita di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti;
presiede il Gran Consiglio e l'Assemblea, con diritto di voto in tutte le sedi;
sorveglia sul buon andamento dell'Confraternita, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Gran Consiglio;
provvede agli atti amministrativi e contabili necessari;
favorisce il raggiungimento dei fini sociali.
In particolare, il Gran Maestro firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Gran Consiglio; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno. In caso di temporaneo impedimento, il Gran Maestro può delegare l'esercizio delle sue funzioni ad un altro consigliere. La carica di Gran Maestro e Presidente non è retribuita.
Il Vice Gran Maestro, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento esercitandone tutti i poteri.
20 - Consiglio dei Tre (ultimo comma ex art. 4)
Il "Consiglio dei Tre", cui spettano tutte le decisioni, non appellabili, è composto da: Gran Maestro, Gran Segretario e Gran Cerimoniere. Il Consiglio dei Tre deve prendere in esame le domande dei nuovi Confratelli nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e decide inappellabilmente sull'ammissione dell'aspirante Confratello a maggioranza semplice. La decisione dovrà essere comunicata per iscritto all'aspirante Confratello. In caso di ammissione dell'aspirante Confratello provvede all'iscrizione nel registro dei soci.
21 - Collegio dei revisori contabili (sindaci)
I sindaci (revisori contabili), vengono eletti dall'Assemblea dei Confratelli tra coloro, anche non associati, i quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale. Il Collegio è composto da uno a tre membri. L'assemblea dei Confratelli provvede alla nomina del Presidente, nel caso di un collegio a tre membri.
I sindaci, se nominati vigilano:
sull'amministrazione dell'associazione e sulla regolare tenuta della contabilità;
sull'operato dei Gran Consiglio, affinché le loro scelte siano compatibili con lo statuto e gli scopi dell'associazione e abbiano, quale fine, l'esercizio delle funzioni istituzionali.
riunendosi almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della banca.
Al termine di ogni riunione, i sindaci redigono apposito verbale da trascrivere sul Libro delle deliberazioni del Collegio sindacale.
22 - Esercizio Economico
L'esercizio ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre di ciascun anno. Il rendiconto consuntivo di ciascun esercizio, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche, deve essere approvato entro il 31 gennaio dell'anno successivo; l'eventuale bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 aprile del periodo precedente a quello di riferimento.
Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'Associazione devono essere espressamente autorizzati dai membri del Gran Consiglio.
23 - Fondo Comune
Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati, durante la vita dell'associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
24 - Divieto di distribuzione degli utili
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
25 - Articolazione territoriale
La Confraternita al fine di espletare la propria attività, può organizzarsi in sezioni internazionali, nazionali, regionali e/o provinciali cui fanno riferimento i Confratelli. Le modalità di organizzazione a livello territoriale sono libere, fermo restando l'obbligo di accettare gli scopi e i fini della Confraternita e che le attività svolte a livello locale debbono considerarsi integrative di quelle nazionali.
26 - Modifica Statuto e scioglimento
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Confratelli. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in sede straordinaria. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Confraternita, i beni che residuano (il fondo comune residuo), dopo l'esaurimento della liquidazione, soddisfatte tutte le eventuali passività della Confraternita, sono devoluti come stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 14 “Patrimonio Sociale”.
Le delibere relative allo scioglimento, alla messa in liquidazione ed alla devoluzione del patrimonio dell'Confraternita occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Confratelli associati.
27 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro. Per qualsiasi controversia legale derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente statuto si stabilisce la competenza del foro di Milano.